Pagina:Convenzione per eseguimento di lavori ferroviari nel Veneto.djvu/2

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Allo scopo di far constare delle prese intelligenze fu ordinata la redazione del presente atto, che il signor Ministro dei Lavori pubblici, a nome dello Stato, ed i signori cavaliere Giulio Daigremont, direttore della costruzione e della manutenzione delle ferrovie dell’Alta Italia, e cavaliere Paolo Amilhau, direttore dell’esercizio delle ferrovie medesime, espressamente delegati dal Consiglio d’amministrazione della Società per atto del 21 corrente, dichiarano debba aver forza di formale contratto obbligatorio per le due Parti contraenti, salve le ratifiche ed approvazioni come infra:


Art. 1.


La Società delle strade ferrate dell’Alta Italia si obbliga di porre immediatamente mano ai lavori occorrenti per la costruzione di una strada ferrata ad un binario da Rovigo al Po, e di un ponte provvisorio in legno a Ponte-Lagoscuro per congiungerla colla linea in servizio a Ferrara, e di condurre i lavori medesimi con tale attività da aversi a quattro mesi dalla data della firma della presente una comunicazione ferroviaria non interrotta da Ferrara a Rovigo, salvi i casi di forza maggiore provenienti sia da circostanze politiche, sia da piene anormali del Po.


Art. 2.


Inoltre la Società predetta riconoscendo formalmente l’obbligo già assunto colla convenzione e capitolato 25 giugno 1860, si impegna, non ostante il pattuito eseguimento di un ponte provvisorio per la congiunzione delle linee Ferrara-Ponte-Lagoscuro, e dal Po a Rovigo, di porre mano immediatamente alla costruzione del ponte definitivo a compimento della linea di Ferrara appena che venga per parte del Governo emanata la approvazione del relativo progetto.


Art. 3.


Il tracciato della strada ferrata sarà conforme al progetto già studiato dalla Società, e firmato dall’Ingegnere Capo-Divisione De Zorzi. Verrà condotta la linea sulla sponda sinistra