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xxiv - legge feudale | 127 |
Ma, nel tempo appunto in cui il governo era occupato della discussione del progetto di questa legge, Championnet fu richiamato, e Magdonald, che a lui successe, fu ben lontano dal voler sanzionare ciò che il governo avea fatto. Si dovette aspettare Abrial, il quale fu ragionevole e giusto. Ma intanto il tempo era scorso, ed il timore di disgustar diecimila potenti fece perdere ai francesi ed alla repubblica l’occasione di guadagnar gli animi di cinque milioni.
È degna di osservazione la differenza che passa tra la discussione che sulla feudalitá vi fu in Francia e quella che vi è stata fra noi. Parlando della prima, Anquetil dice che la discussione dell’Assemblea incominciò da una proposizione fatta per render sicura l’esazione delle rendite a coloro che ne possedevano i diritti, e, passando da idea in idea, si finí coll’abolizione di tutti i diritti. In Francia s’incominciò dalle massime moderate e si passò alle esagerate; in Napoli da queste si ritornò a quelle. Ed era ciò nell’ordine della natura, perché noi riprendevamo le idee dal punto istesso nel quale le avean lasciate i francesi. Quindi è che tra noi furono piú esagerate le opinioni de’ privati che le idee del governo. Il governo seguí la massima che le leggi sulla proprietá hanno una giustizia propria, la quale consiste nel far sí che ciascuno perda il meno che sia possibile; e, nel caso della riforma feudale, si può far in modo che guadagnino ambedue i partiti. Io per me son sicuro che i feudatari potrebbero guadagnar piú con una legge nuova che colle antiche. I diritti feudali si sostengono pel solo uso del fòro. Da che fu imposto tra noi l’obbligo ai giudici di dettar le loro sentenze sul testo espresso dalla legge, i diritti feudali sono stati di giorno in giorno aboliti, e col tempo lo saranno tutti. Ma una legge nuova dovea considerarsi piuttosto come una transazione che come un decreto; ed il lunghissimo possesso poteva per essa acquistar forza di titolo. La nuova legge feudale non dovea aver per iscopo né chimerica eguaglianza di beni né revindica di domini, ma solamente di liberare il popolo da tutto ciò che turbava l’esercizio dell’autoritá pubblica, comprimeva e distruggeva l’industria ed impediva la libera circolazione delle proprietá.