Pagina:Cuoco - Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, Laterza, 1913.djvu/268

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258 lettere a vincenzio russo


1. L’eforato dovrebbe riconoscere la legalitá di tutt’i parlamenti municipali. Il modo da tenersi si è giá detto: è lungo tempo da che io ti ho parlato delle funzioni degli efori, senz’averti mai parlato dell’eforato.

2. Riconoscere la legalitá dei parlamenti cantonali, e dirigere l’elezioni che in essi si farebbero. Nella costituzione francese l’elezioni sono in balía del potere esecutivo, e tu ben sai quanti abusi quindi ne sono nati. La costituzione inglese è per questo riguardo piú libera della francese. Fa meraviglia come Pagano non abbia osservato un tale errore e non abbia affidata l’elezione delle assemblee elettorali ad un magistrato, il quale, non avendo verun’altra influenza politica, non fosse tentato ad una per lui inutile prevaricazione.

3. Riconoscere la cittadinanza, da chiunque fosse stata data. Perché questo? Perché, essendo la cittadinanza parte della sovranitá, deve esser affidata a quello stesso magistrato cui la custodia della sovranitá è commessa.

A questo proposito ti dirò che io trovo stranissimo che il diritto di accordar la cittadinanza sia affidato all’assemblea dei rappresentanti anziché alle municipalitá ed al governo, come pratica vasi in tutte le repubbliche antiche ed anche nell’ abolita nostra costituzione. Io lo ripeto: temo molto che il popolo napolitano, per voler seguire le istituzioni degli altri popoli, invece di guadagnare, vi perda. Non amo quella cittadinanza chimerica, per cui un uomo appartiene ad una nazione intera, mentre non appartiene a veruna sua parte: vorrei che ogni uomo, prima di avere una nazione, avesse una patria. Quando una popolazione in un modo solenne avrá detto ad un uomo: — Rimanti tra noi; tu sei degno di esser nostro, — allora egli si presenterá all’eforato, per mezzo del quale fará sapere alla nazione intera che egli è cittadino e che ha giá una patria.

4. Riconoscere nel tempo istesso la capacitá legale di tutti gli altri funzionari pubblici, talché nessuno possa mettersi in esercizio della sua carica se la sua commissione non sia vistata dall’eforato. Ove si trovi che sievi un impedimento costituzionale o nella persona dell’eletto o nel modo dell’elezione, l’eforato sospenderá la sua approvazione.