Pagina:Cuoco - Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, Laterza, 1913.djvu/269

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frammento quinto 259


5. Siccome l’eforato è il conservatore della sovranitá del popolo, cosí una legge non avrá pubblica autoritá, se non apparirá, per mezzo di lui, di essersi osservate, nel farla, le solennitá richieste dalla costituzione. L’eforato non deve esaminare se la volontá generale sia giusta o ingiusta, ma solo se sia o no volontá generale; e, per far questo, non deve riconoscer altro se non quelle solennitá esterne, che la costituzione richiede come segni di volontá generale.

In Venezia uno almeno degli avvogadori dovea assistere al Gran Consiglio per vedere se si osservavano le solennitá richieste dalle costituzioni. Gli avvogadori erano in Venezia, come in Atene i «nomophilagi» custodi degli originali delle leggi, onde in ogni tempo non vi fosse controversia sulla loro autenticitá.

6. Potrá l’eforato sospendere qualunque rappresentante accusato e convinto di aver trasgredito le istruzioni del suo cantone. Ma una tale accusa non può esser prodotta da altri che dal cantone medesimo, e non può altrimenti esser provata che col confronto letterale delle istruzioni date al rappresentante o del voto di costui, registrato nel processo verbale dell’assemblea legislativa.

7. Potrá annullare gli atti del potere esecutivo, che fossero contrari ad un articolo costituzionale. Si chiamano «atti anticostituzionali del potere esecutivo» quelli che fossero senza indicazione di legge, o contrari alla legge istessa che si indica. La costituzione inglese offre un’idea molto chiara dell’incostituzionalitá di un atto.

Non darei veruna influenza all’eforato sul potere giudiziario, tra perché questo potere non può mai esser libero abbastanza, tra perché i mali che può produrre l’abuso di questo potere non attaccano mai la societá intera, né sí rapidi ne sono gli effetti, che la costituzione istessa non possa darvi un rimedio regolare. Uno degli abusi del tribunato in Roma era forse quello di opporsi troppo spesso ai pretori.

8. Può mettere in istato di accusa qualunque autoritá costituita, ma per soli delitti anticostituzionali. Ma, a poter esercitare queste tre ultime funzioni, richiederei nei voti almeno una pluralitá di due terzi.