Pagina:De Amicis - La mia cara Italia.djvu/118

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comporre possibilmente i patrimoni collettivi degli enti morali giuridici, delle opere pie, delle corporazioni religiose, della Chiesa, che furono ritenuti sempre quasi il tesoro riservato del popolo, cui possono aggiungersi i beni e le proprietà collettive dei Comuni, delle Provincie, dello Stato, che debbono conservarsi e fruttare a benefizio pubblico o cedersi per la coltivazione ai proletari; — favorire la diffusione della piccola proprietà preservandola dai pericoli del frazionamento e dagli oneri ipotecarii che precipitosamente la disperdono e ciò mediante una modificazione del regime successorio1 e coll’esonero di un minimum di proprietà da ogni espropriazione coattiva per crediti privati o fiscali2 in quanto alle medie e grandi proprietà far partecipare il lavoratore più che sia possibile alla permanenza e alla progressiva produttività del possesso fondiario, me-

  1. Se un piccolo proprietario ha tre ettari di terreno da dividersi alla sua morte tra sei figli non li lascia tutti miserabili? Porche non avrà almeno la facoltà di lasciare il podere ad un solo, a sua scelta, salvo a imporgli oneri di aver cura di avviare ad un mestiere i fratelli, mantenere le sorelle nubili, ecc.? — Ciò è introdotto per legge in molti paesi d’Europa.
  2. Nelle peggiori sventure a nessun proprietario può essere sottratta coattivamente almeno la capanna o la casa avita ove reclinare nella notte il capo, o l'orticello donde trarre il pane indispensabile a sfamare sè ed i figli. È questo l’istituto dell'homestead di cui sono fieri gli americani del Nord.