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15. Sarà libero al concessionario di diminuire a sua volontà i prezzi stabiliti nella precedente tariffa pe’ viaggiatori, per gli animali e per le vetture in piattaforma; ma non potrà però ridurre il prezzo stabilito pel trasporto di dieci cantaja di mercanzie al di sotto di grana tre e mezzo per ogni miglio. Qualora le circostanze richiedessero un maggior ribasso sul detto prezzo, dovrà il concessionario ottenerne l’autorizzazione dal Governo.
16. Mediante l’esazione de’ diritti e de’ prezzi regolati come fin qui si è detto, il concessionario contrae l’obbligo di eseguire senza interruzione, con diligenza, esattezza e celerità, a sue spese e co’ suoi proprii mezzi il trasporto sulla strada di ferro de’ viaggiatori, bestiami, derrate, mercanzie e materie che gli verranno confidate.
Rimane specialmente dichiarato che ancora le carrozze pe’ posti di terza classe dovranno sempre, eccetto che nella stagione estiva, essere coperte, e da’ lati difese dalle intemperie.
17. Verificandosi il caso in cui altre strade di ferro venissero costruite da terze persone come prolungamento, o come ramificazione di quella da Nocera ad Avellino, il concessionario Signor Bayard, o chi avrà causa da lui, sarà tenuto a dare il passaggio nella detta strada alle macchine locomotrici, diligenze e carretti delle altre strade di ferro. Per tale passaggio eseguito a spese de’ terzi concessionarii verrà pagato un. diritto che sarà in ogni caso il seguente:
Pel corso di un miglio.
Viaggiatore per qualsivoglia classe, grana tre | Gr. | 3. |
Bue, vacca, toro, grana due e mezzo | " | 2 ½ |
Cavallo, mulo, o altro animale da tiro, un grano e tre quarti | " | 1 ¾ |