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Tariffa.
Dritto pel corso di un miglio.
Viaggiatore pe’ primi posti, grana cinque | Gr. | 5. |
Idem pe’ terzi posti non più di grana tre | " | 3. |
Bue, vacca, toro, grana cinque | " | 5. |
Cavallo, mulo, o altro animale da tiro grana tre e mezzo | " | 3 ½ |
Vitello, porco, montone, pecora, capra, un grano e mezzo | " | 1 ½ |
Per ogni dieci cantaja di mercanzie, derrate, e materie, grana dodici | " | 12. |
Vettura sopra piattaforma, grana dodici e mezzo | " | 12 ½ |
Per ogni pacchetto o collo che pesi isolatamente meno di due cantaja e mezzo, si pagherà a seconda del prezzo fissato nella tariffa generale.
Tali pacchetti o colli saranno giudicati isolati quando essi non facciano parte di una spedizione che riunita pesi due cantaja e mezzo o più di oggetti spediti da o ad una medesima persona.
13. Gli animali e le macchine, o altri oggetti non designati nella precedente tariffa, saranno assimilati pel dritto da percepirsi alle classi colle quali avranno maggiore analogia.
14. I prezzi de’ trasporti determinati nella precedente tariffa non saranno applicabili,
1.° alle derrate ed agli oggetti che sotto il volume di palmi cubici cinquantuno e due decimi non giungano al peso di due cantaja;
2.° all’oro ed all’argento in verghe o lavorato, del pari che agli altri metalli preziosi.
Ne’ due casi specificali i prezzi del trasporto saranno liberamente convenuti col concessionario.