Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
(209) |
per assicurare la polizia, la sicurezza, la conservazione della strada di ferro e delle sue dipendenze, e lo garantirà da ogni turbativa nel godimento de’ dritti e privilegi a lui accordati.
Gli accorderà in oltre l’appoggio della forza pubblica che verrà da lui richiesta, e che sarà mantenuta a spese dello stesso concessionario pel tempo che verrà adoperata nell’indicato servizio.
11. Il concessionario è autorizzato sotto l’approvazione dell’amministrazione a fare i regolamenti che giudicherà utili pel servizio ed uso della strada di ferro.
12. Per indennizzare il concessionario delle spese che sosterrà per lo stabilimento ed uso della strada di ferro, sulla quale i trasporti saranno eseguiti da’ suoi agenti, macchine e vetture, esclusivamente da chiunque altro, gli è conceduto per la durata di ottanta anni, a contare dal giorno in cui sarà messa in attività la prima porzione della strada in parola da Nocera per Sanseverino ad Avellino, l’autorizzazione a riscuotere sulla detta strada i diritti quì appresso determinati, che egli potrà diminuire, ma non mai eccedere, secondo sarà prescritto nell’articolo 15.
La esazione avrà luogo a ragione di ogni miglio, senza tenersi conto delle frazioni di distanza, tal che per un miglio incominciato si pagherà come se fosse stato percorso tutto intero. Di più, per ogni distanza percorsa minore di tre miglia, il dritto sarà pagato per tre miglia intere.
Le frazioni di peso inferiore a due cantaja e mezzo pagheranno come se giungessero al peso di due cantaja e mezzo: così ogni peso fra due cantaja e mezzo e cinque pagherà per cinque; ogni peso fra cinque e sette e mezzo pagherà per sette e mezzo, ec. ec.