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cuparsene qualche tratto, saranno ripristinate e restituite a comodo passaggio a spese del concessionario; ferma sempre rimanendo la condizione espressa nell’articolo secondo.
Il ferro, i materiali, gl’istrumenti, le macchine e le vetture inservienti alla costruzione della strada di ferro, e necessarii a farla valere coll’uso, potranno dal concessionario farsi venire dall’estero; e gli è accordata per gl’indicati oggetti la esenzione da ogni dazio d’immissione, uniformandosi alla sovrana risoluzione contenuta nel real rescritto de’ 7 di maggio 1836, e comunicata per lo Ministero delle finanze.
Non sarà imposta veruna tassa sulle macchine, vetture, carri ec., impiegati sulla strada di ferro, nè sul trasporto de’ viaggiatori e delle mercanzie sulla detta strada; salvo solo la percezione de’ dazii di consumo all’entrata della barriera della capitale, e degli altri dazii comunali, a’ quali dazii debbono essere assoggettati i generi che vi s’immettono per la strada di ferro come per ogni altra, e con espressa dichiarazione che ciò debba intendersi per lo stato attuale. Quanto all’avvenire, e per tutta la durata della concessione, i trasporti per la strada di ferro non saranno gravati più di quelli che si eseguono per tutte le altre strade, laddove una imposizione qualunque dovesse colpire nel decorso del tempo questo ramo d’industria,
9. A misura che i lavori saranno compiuti per alcune porzioni della strada di ferro, tal che possano essere aperte al traffico, un commessario delegato dal Ministro degli affari interni vi farà un viaggio di pruova. Se tal viaggio riuscirà in modo conveniente, il concessionario potrà mettere in servizio le indicate porzioni di strada, e percepire su di esse i dritti determinati colla tariffa che segue.
10. L’amministrazione determinerà di accordo col concessionario le misure e le disposizioni opportune