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224 DELLE CONDIZIONE GIURIDICA

circa l'avarizia1, la parzialità2 e la lascivia femminile. Rispetto a quest'ultima in particolare, unanime è l'opinione che le donne, appunto perchè si vogliono per natura più lascive dell'uomo, sono da ammirarsi per le frequenti prove di continenza, e pei più frequenti esempi di fedeltà coniugale che porge il loro sesso3. Né meno accuratamente fanno risaltare quegli scrittori e scrittrici, le virtù proprie delle donne, che sono le forme più elevate, più disinteressate, più utili al genere umano, del sentimento, e dell'amore, e rivelano una maggior nobiltà e delicatezza dell'animo femminile. Tali sono la religiosità4, l'amor materno5, la devozione disinteressata e generosa di tante figlie e mogli ai padri e mariti6. Mosso dall'ammirazione di queste virtù femminili, il Bronzino, con una profondità non solita in lui, osserva giustamente che la donna è principale protettrice della specie umana7.

    numero dei delinquenti è minore nel sesso femminile che nel maschile (ib.). Il Bronzino (g. 5, p. 69) osserva che non a caso tutte le virtù furono rappresentate con forma femminile. E il Romei (op. cit.) fa dire da un interlocutore che «senza le donne più rustica e più aspra sarebbe questa nostra vita di quella delle più selvagge fiere».

  1. Filogenio, p. 123; L. Marinella, p. 133. Quest'ultima afferma che le donne sono avare soltanto perchè «l'uomo usurpa in guisa tutto l'havere ch'elle non possono disporre di alcuna cosa, ancor che minima». Essa porta inoltre molti esempi di femminile magnificenza.
  2. Bella è la osservazione del Domenichi (c. 71), che le donne possono intendere la giustizia meglio degli uomini, perchè la vera giustizia è ispirata dalla carità. Ed anche L. Marinella cita a questo proposito il dettato di Aristotele: misericors est sapiens (p. 28). Le volgari accuse contro le donne sono riassunte dal Domenichi (c. 83).
  3. Romei, op. cit.; Bruni, c. 50; Domenichi, c. 39, 64, 65. Quest'ultimo osserva che le donne sono destinate a sopportare e sanno sopportare molte volte la brutalità dei mariti; epperù la loro virtù è messa a più difficile prova. Curiosa poi è la sua osservazione che se le leggi sogliono punire l'adulterio delle mogli, non quello dei mariti, gli è unicamente perchè il secondo è tanto frequento, che le leggi non valgono ad infrenarlo (c. 66). Altrove egli afferma che le mogli cattive sono sempre tali per colpa dei mariti (c. 109).
  4. Domenichi, c. 12.
  5. L. Marinella, l. 2, c. X.
  6. Ib., e Domenichi, c. 75.
  7. G. 2a, p. 21. — Il Bruni (c. 27) scusa anche la cura soverchia riposta dalle