Pagina:Delle cinque piaghe della Santa Chiesa (Rosmini).djvu/123

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strati, si non è a dire quanto valesse a produrre ed a conservare l’unita saluberrima del clero fra sè, e quella altresì col clero col popolo.

142. Ma quando, diffondendosi via più il Vangelo pe’ paghi, fu uopo istituire chiese nella campagna lontane dalle Cattedrali, convenne allora assegnare un fondo distinto alle medesime1; il che si fece prima per via d’eccezione; e a’ monasteri pure, a’ cherici benemeriti, e a’ peregrini si assegnò qualche fondo da usufruire a tempo, come rilevasi da una disposizione di Papa Simmaco del secolo vi (Gratianus, Causs. xvi. L. 1. C. lxi.); onde si chiamaron precarj2. Ma la detenzione, l’amministrazione, e l’uso dei beni ecclesiastici, andò semprepiù perdendo la primitiva unità fino a sparpagliarsi ne’ singoli benefizî di mano in mano che si sciolse la vita comune del chericato, tanto desiderata dalla chiesa, che con leggi frequenti e disposizioni canoniche la restaurò alcuna volta, ma non la potè in fine conservare. Ed or quale infausta cagione glielo impedì, se non di nuovo il barbarissimo sistema del feudalismo?

143. Il feudalismo involge una servitù personale, ed è già per questo solo ripugnante al carattere ecclesiastico, che è quello della libertà. Ma oltracciò anche i beni del feudatario non pur diventano servi, ma di più acquistano una servitù speciale, conseguenza della servitù personale di colui che li gode; nuova ragione della sua intrinseca opposizione allo spirito della chiesa, e dell’ecclesiastica condizione. E in vero, nella divina costituzione che Cristo lasciò alla chiesa, la personalità dei ministri suoi scomparisce: essi non rappresentano sè stessi, ma la chiesa; è sempre tutto il corpo della chiesa che opera per mezzo di essi e per la virtù del suo Capo in tutte le loro funzioni: gli organi non hanno alcuna personalità propria più che la abbia un piede, un braccio, o altro membro nel corpo umano. Di questa ammirabile costituzione adunque il fondamento è la perfetta mistica unità. Or come se le membra del corpo umano volessero ciascheduna essere e divenire una persona a parte, il corpo, perduta ogni sua bellezza e il suo ordine naturale, si cangerebbe in un mostro, o piuttosto non potrebbe più esistere; così è a dir della chiesa. Ma questo è appunto quello che tentò di fare di essa il sistema feudale. Perocchè ogni vassallo non può rappresentare che sè medesimo, e la persona a cui serve, e con essa le cose sue. Senza di che questo vassallaggio e servigio prestato al Signor temporale, ha un oggetto, un ufficio essenzialmente temporale e secolaresco. Fino a tanto che trattavasi di ricchezze libere, queste potevano avere una destinazione spirituale; e l’ebber sempre tutti i beni liberi della chiesa: s’amministravano, si dispensavano in ispirito e in usi, di carità: per esse i sacri ministri si mantenevano, il culto divino si alimentava: le mani dei poveri, delle vedove, de’ lebbrosi, degli schiavi, de’ peregrini, de’ miseri tutti erano gli scrigni preziosi, dove la chiesa riponeva, sicuri dell’umana rapacità, i suoi tesori: col far tutto questo la madre dei fedeli non usciva dall’ecclesiastico ministero, che è pur ministero di carità materna, e di cristiana misericordia3. Ma il vassallo; il servo che dee pensare al


    tium ecclesiasticum peragendum erat, Episcopus Cleri consilium, convocata Synodo, expetebat. Gratiani Canones etc. De Gelasio C. xlvi.

  1. Postea vero primum factum, ut Presbyteris ruralibus, quos Parochos appellabant, bonorum administrationem concederent, eorumdemque exemplo Presbyteris illis, qui in Civitatibus titulos, sive Ecclesias tegere dicebantur. Id etiam totum constat ex Concilio Aguthensi, cui praefuit idem Caesarius anno 506, praesertim vero Can. 32, et 33 Can. 12, q. 2. Berardi, Ibid. De Symmacho, cap. xlviii.
  2. Osserva un autore recente che il godimento d’una porzione di beni a’ singoli non si faceva a principio, se non dove mancavano le congregazioni de’ preti, car dans celle-ci, dice, la vie commune maintint encore quelque tems l’ancien ètat de choses, Walter, Manuel de Droit Ecclésiastique § 241.
  3. Gioverà ripor qui sotto gli occhi del lettore questo stesso concetto espresso colle parole d’uno scrittore del v secolo, Giuliano Pomerio: Nunc autem, dice, quod Chri-