Pagina:Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse.djvu/430

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2.° Che segnatamente l’armatura di essa, le traverse, cioè, i cuscinetti e le ruotaie sieno ben collocati per modo da rendere comodo e sicuro il corso de’ convogli dovunque, e specialmente nelle curve o risvolti:

3.° Che le locomotive risultino scelte nelle migliori officine, della specie più sicura, e cogli ultimi perfezionamenti per esse adottati; — così pure i loro carri di seguito (tenders), le carrozze (waggons), ed altri carri per persone, bestiame e merci; — nè si l’una che l’altra parte di quel materiale si ammetta nei magazzini o rimesse della strada per esser impiegati nell’esercizio d’essa, se non ne precede pure la regolare collaudazione per parte dei detti periti:

4.° Che la strada, interamente cinta od isolata, sia così nei suoi lati inaccessibile; non abbia sulle sue sponde costruzioni che la rendano praticabile; e quegli edifizi che possono esserle vicini siano ad una distanza legale determinata:

5.° Che la strada suddetta ad ogni distanza da fissarsi abbia il casotto necessario al ricovero del guardiano incaricato di avvertire coi prescritti segnali del sicuro passo del convoglio, o della necessità d’arrestarlo per insorto ostacolo o guasto della via:

6.° Che dovunque la strada ferrata è da un’altra ordinaria allo stesso piano attraversata, e non da ponti o viedotti, l’entrata ed uscita dalla detta strada ordinaria alla ferrata sia assicurata con una cancellata da aprirsi soltanto ad epoche fisse quando il guardiano incaricato d’aprirla e di chiuderla è sicuro che non passerà alcun convoglio:

7.° Che ad ogni locomotiva, carrozza e carro venga assegnato l’occorrente numero di conduttori ed agenti, perchè il servizio proceda regolare e senza pericolo; nè costoro possano commettere angarie e soprusi, dovendosi nell’interesse del pubblico e dell’impresa licenziare al menomo fondato richiamo:

8.° Che non si possano caricare da essi nelle carrozze o carri merci pericolose, come sarebbero quelle facilmente accendibili, od in quantità eccedente quella fissata dal regolamento:

9.° Che venga fissato, come già sè detto, il tempo minimo,