Pagina:Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse.djvu/441

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mediante deputazione d’un maggior numero di ministri ed agenti preposti a regolarlo.1

14.° Quanto al trasporto delle merci, distinto affatto da quello delle persone, e quando ambi possono formare un convoglio condotto separato, così ordinato: sarà opportuno e spediente che la ricevuta e la rimessione di esse merci registrata brevemente, previa la pesata loro, risulti per iscritture facili e chiare; — che siano osservate le già suggerite cautele economiche e daziarie; — che per maggiore pubblico comodo, ed anche pel più grande concorso, l’amministrazione della strada prenda e rimetta a domicilio degli speditori ogni collo da ricevere e da consegnare, ordinando a tal fine uno speciale servigio gratuito, dato in appalto.2

15.° Finalmente, ognuna di coteste discipline e cautele dovrà

  1. ,Quando trattasi di concessioni da farsi di strade ferrate a società private, possono, fatta ragione delle varie circostanze di luogo, consultarsi le leggi recentemente promulgate in Francia del 15 luglio 1815 per la concessione delle strade da Parigi al confine belgico, con diramazioni da Lilla su Calais e Dunkerque, e per quella della strada ferrata da Creil a San Quintino, e di quella di Fampoux a Hazebrouck. — Altra legge del 19 di luglio 1845, pure di concessione delle strade ferrate da Tours a Nantes, e da Parigi a Strasburgo: — ed altra ancora del 16 luglio di concessione da Parigi a Lione, e da Lione ad Avignone, che trovansi rispettivamente nei Moniteurs Unversels dei 21,28 e 24 luglio pure: cotali leggi, le quali mandano deliberarsi la concessione, mediante concorrenza e pubblicità, fissano il massimo della durata che aver debbe la concessione; e nel resto per le condizioni più speciali si riferiscono ai capitoli d’oneri annessi a quella legge, e contraddistinti. Abbiamo veduto altrove, che se si fosse a quelle strade applicata la legge del 1842, non si sarebbe fatta certamente l’ingentissima economia che pur s’è fatta di più centinaia di milioni
  2. Possono vedersi, al più volte citato rendiconto belgico del 1844, le regole del trasporto e rimessione a domicilio delle merci arrivate colla via ferrata (Camionage et factage des marchandises), alla pag. 63, N.° XX Service du Camionage et du factage des marchandises transportées par le chemin de fer). Chiamasi camionage il trasporto di quelle merci per mezzo d’apposito carroccio detto camion; e dicesi factage l’atto del commesso o ministro, il quale, oltre al conducente del camion, accompagna i colli presso coloro cui sono indirizzati, li consegna e ne ritira lo scarico sulla lettera di vettura, e suo apposito registro.