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marzio rivera


come vedremo, si sono succedute diverse novità a questo proposito.

  • Controlli su formati file. Il CAD, all’art. 68 c.2, nella versione in vigore al momento della pubblicazione delle Linee Guida, prevedeva infatti che “Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell’acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche [...] che assicurino l’interoperabilità […] e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto”. Questo comma è stato purtroppo abrogato nell’aggiornamento del CAD ad opera del D.lgs. 26 agosto 2016, N. 179. Le Amministrazioni virtuose dovrebbero, a mio parere, attenersi comunque a questo principio.
  • Controlli aggiornamenti. Chi gestisce o coordina la gestione del sito web dovrebbe effettivamente avere tra le sue priorità il monitoraggio sulla frequenza degli aggiornamenti e sulla possibile obsolescenza dei contenuti.
  • Monitoraggio visite. Controllare il numero degli accessi alle pagine del sito non è un esercizio di vanità. È innanzitutto una informazione utile per capire quanto l’offerta del sito – in termini di informazioni e servizi – è apprezzata dall’utenza.

3. Controllare usabilità e accessibilità di un sito

Il controllo più laborioso, tra quelli suggeriti dalle Linee Guida, è quello riguardante usabilità e accessibilità.

Il testo di riferimento, in questo caso, è la cosiddetta Legge Stanca (L. 4/2004), che ha stabilito per la prima volta principi e obblighi per le PA; il Decreto


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