Pagina:Discorso sopra i divorzj veneti.djvu/23

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XXIII


dine. Suggerirono anche nel 1787. i Consultori stessi che per l'onor, e quiete delle Famiglie tali Cause fossero disputate a porte chiuse, senza impurità e senza stampe. Nulla di ciò si volle mai addottare. Pareva propriamente che i Giudici provassero un barbaro piacere di veder, e far veder alla moltitudine, come in un steccato, Moglie, e Marito a dilaniarsi crudelissimamente tra loro nell'onor e nella robba, non senza gravi ferite anche agl'innocenti loro Figlioli. Ignoranti, e crudeli Mezenzj, potevate far di più per finir di opprimer il vostro troppo docile popolo?

Questo era l'ordine, e non dissimile era in merito sulle misure dell'alimento. Due Leggi promulgate nei tempi della buona Venezia mettevano in ciò a pari condizion la vedova, e la separata dal Marito. Statuto Veneto libro primo, capitolo 28., e libro quarto, capitolo 33., nè può dirsi che le parole di separazion, e di separata siano riferibili allo scioglimento del vincolo, poichè l'adulterio, di cui parla il sudetto capitolo 33., allora non scioglieva il vincolo, ma separava solamente la Moglie deliquente dalla coabitazion col Marito.

Di fatti non ci poteva esser differenza esenziale. Quello a cui manca la Moglie, realmente non è più Marito. A che serviva mai che queste creature anfibie non Vergini, non Mogli, non Vedove affettassero per i loro fini politici, come al § 16., di ritener coi denti un vano titolo di Moglie? Figmenta humana! Quando non si voglia deliziarsi nell'uso di parole affatto vuote di senso, lasciar il corpo per correr dietro all'ombra, posponer le cose ai vocaboli, e fuggir apertamente la forza della ragione, il


Di-