Pagina:Documenti principali relativi alla Strada Ferrata dell'Italia Centrale.djvu/27

Da Wikisource.

< 26 >


g) Di decidere in ultima istanza ed in via amministrativa sulle differenze che sorgessero fra la Società ed i singoli cottimisti, somministratori e lavoranti;

h) Di compilare il Regolamento intorno al modo di retribuire alla Società gli eventuali pagamenti, giusta il caso preveduto dalla Convenzione fra i rispettivi Governi garanti per il minimum dell’interesse sul capitale complessivo della Strada Ferrata.

Il Regolamento per la Cassa e la Contabilità, destinata a tenere in buona ed evidente regola le spese generali di costruzione, e gl’introiti e spese dell’esercizio.

E finalmente le tariffe di ragguaglio dei vari pesi commerciali col peso metrico, non che quelle delle varie valute in corso negli Stati contraenti colla lira italiana;

i) Di ripartire in ciascuna tornata gli affari sottoposti alla Commissione, fra i singoli Commissari, che pel pronto disbrigo di essi affari assumeranno le funzioni di Relatori per la parte che verrà ad ognuno assegnata.

13. La Commissione assoggetterà all’approvazione dei rispettivi Governi le principali risultanze del progetto primitivo sull’andamento planimetrico ed altimetrico della linea della Strada Ferrata in tutta la sua estensione, con parere proprio e motivato, e corredato dal relativo prospetto preventivo della spesa.

14. Ottenuta la predetta approvazione preliminare, la Commissione determinerà in ultima istanza:

a) I differenti modi di costruzione dei singoli manufatti, delle fabbriche, delle stazioni, non che il sistema più acconcio sì per le macchine, come per i veicoli di trasporto, e tutt’altro che si riferisce al servizio interno della Strada Ferrata;

b) Il corredo delle stazioni, delle officine, e delle casette de’ guardiani;

c) Il sistema da adottare per l’armamento.

15. Prescriverà alla Società i termini più convenienti all’incominciamento, al progresso e compimento dei lavori; ne farà sorvegliare l’esecuzione, e terrà esatto conto della