Pagina:Documenti principali relativi alla Strada Ferrata dell'Italia Centrale.djvu/28

Da Wikisource.

< 27 >

spesa, emettendo a suo tempo un opportuno Regolamento, di concerto colla Società.

16. Rivedrà i conti della gestione di cassa e praticherà il bilancio degl’introiti e delle spese per l’effetto già espresso nell’articolo V. lettera (e) della Convenzione: approvato il bilancio dai singoli Governi, cui sarà rimesso, staccheranno Essi a favore della Commissione i relativi mandati, che verranno dalla Commissione stessa riversati alla Società per l’indennizzo dell’eventuale disavanzo a favore di Essa, a norma degli articoli IX, X, XI, XII, XIV, XV della Convenzione.

17. Emetterà ordini immediati alla Società per regolare il servizio in tempo d’inverno, di piena, o di altre imprevedute evenienze, che potessero compromettere la sicurezza del servizio stesso.

18. Presenterà ogni anno solare ai rispettivi Governi, immediatamente dopo la tornata di primavera, il preventivo delle spese di manutenzione, di eventuali completamenti, non che quelle per l’esercizio, unendovi anche il preventivo pei presuntivi introiti del medesimo.

19. Pronuncierà in ultima istanza sugli affari contenziosi relativi alla costruzione ed esercizio della Strada Ferrata, e sulle contravvenzioni alle discipline stabilite tanto per il personale addetto al servizio della Strada Ferrata, quanto pei passaggeri.

20. Stabilirà, di concerto colla Società e colle Amministrazioni delle altre Strade Ferrate che vanno ad essere congiunte colla centrale, il numero delle corse e l’ordine degli orari per le medesime.


PARTE III.ª
Obblighi ulteriori e facoltà della Commissione.


21. È pure negli obblighi e nelle facoltà della Commissione:

a) Invigilare e far invigilare sulla sicurezza dei ponti;