Vai al contenuto

Pagina:Documenti principali relativi alla Strada Ferrata dell'Italia Centrale.djvu/51

Da Wikisource.

< 50 >
Articolo 50.

[Determinazione delle corse e dei treni.]

Il numero delle corse e quello dei treni per servire all’esercizio della strada ferrata, così nell’intiero suo andamento, come nei tratti compresi fra le diverse stazioni, verrà determinato, a suo tempo, dalla Commissione sulle proposte della Società.


Articolo 51.

[Obblighi di esatto servizio. (Vedi l'articolo 72).]

La Società si obbliga ad eseguire in ogni tempo le corse con esattezza e con celerità per mezzo di macchine locomotive, costruite nel sistema da essa proposto alla Commissione e da questa accettato.


Articolo 52.

[Spesa della strada a carico della Società.]

La costruzione della strada ferrata dovrà essere eseguita a cura e a tutte spese della Società, che sarà tenuta a provvedere non solo alla formazione del piano stradale e a tutte le opere accessorie, qualunque esse siano, ma ancora all’acquisto di tutte le macchine e attrezzi necessari per l’uso della strada e per il trasporto delle merci e dei viaggiatori.


Articolo 53.

[Altre norme per progetti.]

Il progetto, che sarà presentato alla Commissione, dovrà comporsi di un prospetto preventivo della spesa d’esecuzione collo sviluppo planimetrico, ed altimetrico, e coi necessari disegni per la costruzione della strada con ogni sua dipendenza. Dovrà pure contenere le analisi dei prezzi parziali di ciascheduna opera e l’elenco generale dei medesimi; quest’ultimo da dividersi tronco per tronco entro i limiti degli Stati segnatarii.


Articolo 54.

[Piano stradale per due binarii fino all'Apennino-In.]

Il piano stradale, compreso i ponti, sarà formato per due binarii su tutta la strada in pianura e fino al piede dell’Apennino, attivandone però preventivamente un binario solo. Ma