Pagina:Documenti principali relativi alla Strada Ferrata dell'Italia Centrale.djvu/55

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Articolo 65.

[Estrazione della terra e dei materiali.]

Laddove abbisogni cavar terra dai fondi adjacenti per istabilire in riempimento il piano stradale, l’estrazione della terra necessaria a quest’oggetto non che alla formazione degli argini e d’ogni altro qualsiasi ripieno della strada ferrata e sue dipendenze, dovrà esser fatto con regolarità, tanto per rendere possibilmente minore il danno dell’agricoltura, quanto per non dar luogo a ristagni d’acqua con pregiudizio della salubrità dell’aria. Ed ove siffatti ristagni si verificassero inevitabili, la Società sarà tenuta di eseguire a proprio carico tutti i lavori giudicati dalla Commissione atti a rimuoverli.

Articolo 66.

[Separazione della strada dai fondi adjacenti.]

La separazione della strada ferrata dai fondi adjacenti sarà fatta, secondo le diverse località, per mezzo di muri, o steccati, o siepi, o fosse arginate. Le fosse dovranno aver almeno la profondità di un metro, e quando ciò non sia praticabile, dovrà oltre la fossa esser posta una siepe o uno steccato.

Articolo 67.

[Passi provvisori e intersezioni colle strade ordinarie.]

Quando nel costruire la strada ferrata si arrechi impedimento al sicuro e comodo transito per le altre strade ordinarie che essa avvicina o attraversa, dovranno esser presi a cura e spese della Società i necessari provvedimenti, come passi provvisorii, ripari, od altro.

Articolo 68.

[Pozzi delle gallerie.]

Nella costruttura delle gallerie sotterranee dove occorrano pozzi per dar loro aria, questi non dovranno aver l’apertura sopra alcuna pubblica via e saranno alla loro bocca superiore contornati da un muro di due metri d’altezza, e, secondo i casi, anche coperti con rete metallica.