Pagina:Documenti principali relativi alla Strada Ferrata dell'Italia Centrale.djvu/56

Da Wikisource.

< 55 >
Articolo 69.

[Licenza necessaria ad attivare la strada.]

La strada ferrata non potrà esser messa in uso per il transito pubblico se non dopo che la Commissione si sarà accertata che i tratti compiuti presentino la necessaria sicurezza, e ne abbia rilasciata in iscritto la relativa licenza.

Articolo 70.

[Verificazione a lavoro compiuto.]

Entro un anno dal dì dell’attivazione dell’intiera strada al pubblico transito, sarà fatta di essa accurata verificazione, con regolare inventario da deporsi nell’archivio della Commissione, corredato dalle firme della Commissione stessa e dei Rappresentanti la Società.

Articolo 71.

[Regolamento di polizia.]

Con espressi regolamenti sarà in seguito provveduto all’esercizio, alla polizia, alla sicurezza del transito, ed alla conservazione della strada ferrata e sue opere accessorie; le spese tutte necessarie all’esecuzione di detti regolamenti saranno a carico della Società.

Articolo 72.

[Penali alla Società per difetti nel servizio.]

Se, per la mancata vigilanza e precisione di servigio negli agenti della Società, accadessero infortunj, saranno inflitte alla Società le penali che la Commissione giudicherà a debito tempo di determinare. Simili penali potranno estendersi fino alla revoca della concessione, e dar luogo per tutti gli effetti alla decadenza della Società, qualora gli avvertiti inconvenienti si replicassero più volte a danno del pubblico.

Articolo 73.

[Corrispondenza della Società colla Commissione.]

Le domande, osservazioni e proposizioni della Società, che si riferiscono all’esecuzione delle presenti condizioni, saranno sempre dirette alla Commissione.