Pagina:Documenti principali relativi alla Strada Ferrata dell'Italia Centrale.djvu/57

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Articolo 74.

[Consegna della strada ai Governi al termine della concessione.]

Scorso il tempo, durante il quale la Società potrà continuare a godere della concessione, sarà allora suo obbligo di consegnare, per mezzo della Commissione, in buono stato di conservazione ai Governi contraenti nei rispettivi loro Stati, senz’alcuno sborso per parte dei medesimi, la strada, le opere che la compongono, i locali ad uso di magazzeni, le stazioni, i luoghi di carico e scarico, le fabbriche tutte ai luoghi di partenza, di fermata e di arrivo, le casette delle guardie e le case degli impiegati, gli stabili destinati alla percezione dei proventi della strada, le officine, loro macchine ed attrezzi, e tutti gli edilizi, comunque non specificati in quest’articolo, che la Società abbia costruiti a forma delle presenti condizioni. Dovrà pure consegnare in buono stato le macchine fisse e mobili, le vetture ed i veicoli d’ogni genere: in somma tutto ciò che costituisce la strada ferrata e serve al suo completo esercizio, niuna cosa eccettuata.

Articolo 75.

[Prelevazione sui proventi nell'ultimo quinquennio.]

La Commissione avrà diritto di fare negli ultimi cinque anni precedenti il termine della concessione una prelevazione sui proventi della strada ferrata per guarentigia del ristabilimento in buon grado della medesima e delle sue opere accessorie, nel caso che la Società non corrispondesse a tale suo obbligo.

Articolo 76.

[Diritto di redenzione della strada.]

Dopo che siano decorsi i primi quindici anni dalla totale attivazione della linea, ciasceduno dei cinque Governi avrà il diritto di redimere in ogni tempo, col mezzo della Commissione, la concessione della strada ferrata dell’Italia centrale entro il proprio Stato, subentrando in tal caso nelle ragioni e negli obblighi della Società in faccia agli altri Governi interessati. Il prezzo da pagarsi per questa redenzione