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per altro in ogni caso il numero dei componenti il Comitato non rimanga minore di nove.

[Comitato dirigente.]

Art. 22. Il Comitato dirigente sarà composto di nove membri, e verrà eletto dagli azionisti in adunanza generale, come all’articolo 34 dei presenti Statuti.

[Rappresentanze e attribuzioni dei Comitati.]

Art. 23. Il Comitato di costruzione e quindi il Comitato dirigente rappresentano la Società e sono incaricati della superiore direzione ed amministrazione di tutti gli affari sociali. Emettono le azioni secondo il disposto dagli articoli precedenti, e provvedono a tutte le Decorrenze ed a tutti i bisogni sociali; intimano i pagamenti delle azioni: nominano il cassiere ed il gerente della Società, non che gli agenti che occorreranno nelle diverse città all’estero; e provvedono a tutti gli altri impieghi subalterni, determinandone le attribuzioni ed i stipendi; determinano, come meglio credono, e sorvegliano i modi di esecuzione dell’impresa. Il Comitato di costruzione provvede più particolarmente a tutto quello che occorre per la costruzione della strada sotto la dipendenza ed ispezione della Commissione internazionale a forma dell’articolo 8 della Convenzione 1 maggio 1851. Egli rende conto ogni anno alla Commissione dei lavori fatti e delle spese commesse per la costruzione ed attivazione della strada, e pubblica nel foglio officiale di Firenze questi rendiconti annuali con l’approvazione che ne abbia data la Commissione. Quando poi lo creda utile e conveniente, ha facoltà di emettere delle cartelle di debito fruttifere ed ammortizzabili ad epoche determinate. Prima però di emettere tali cartelle dovrà depositare per un valore equivalente di azioni presso la Commissione internazionale. E queste azioni non potranno ritirarsi che a misura che vengono estinte le cartelle di debito corrispondenti, di modo che l’effetto sia che, fra azioni e cartelle di debito, non si trovi mai in circolazione una somma maggiore del fondo sociale.

[Adunanze del Comitato.]

Art. 24. Le adunanze del Comitato hanno luogo in Firenze. Le sue deliberazioni debbono essere vinte a pluralità di voti, ma perchè siano valide dovranno essere rese alla presenza di due terzi almeno dei Membri che lo compon-