Pagina:Documenti principali relativi alla Strada Ferrata dell'Italia Centrale.djvu/72

Da Wikisource.

< 71 >
TITOLO V.
Del Gerente, del Cassiere, dei Sindaci
e del Rappresentante in Modena.

[Del Gerente.]

Art. 30. Il Gerente è l’agente in capo della Società, e quindi l’esecutore delle deliberazioni del Comitato. Egli assiste all’adunanza del medesimo, ma non ha voto; firma le lettere ed i contratti, citando in questi ed in quelle le autorizzazioni avute dal Comitato.

[Del Cassiere.]

Art. 31. Al Cassiere della Società, che sarà persona di notoria probità e solventezza, incombe di conservare e custodire la cassa ed il portafoglio della Società, di eseguire gli incassi ed i pagamenti, dietro i mandati, che saranno rilasciati dal Gerente, e controfirmati dal Presidente e dal Segretario.

[Dei Sindaci.]

Art. 32. Gli azionisti in adunanza generale eleggono ogni anno due Sindaci, ai quali incombe di esaminare il bilancio annuale, e di presentare una relazione in iscritto all’adunanza generale, dopo averla comunicata almeno quindici giorni innanzi al Comitato dirigente.

[Del Rappresentante la Società in Modena.]

Art.. 33. Il Comitato eleggerà un Incaricato domiciliato in Modena, il quale rappresenterà a tutti gli effetti la Società ne’ suoi rapporti con la Commissione internazionale residente in detta città. Egli corrisponderà col Presidente e col Gerente della Società, secondo la natura degli incarichi che dovrà adempire.


TITOLO VI.
Delle adunanze generali.

[Prima adunanza generale.]

Art. 34. Gli azionisti si riuniranno in adunanza generale appena che sarà terminata e posta in attività tutta la strada, o prima di tale epoca, se la Commissione internazionale lo giudicherà opportuno. In tale adunanza riceveranno comunicazione del risultato dei rendiconti delle spese fatte, presentati annualmente alla Commissione internazionale e da