Pagina:Domenico Spadoni - Alcune costumanze e curiosità storiche marchigiane (Provincia di Macerata), 1885.djvu/73

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In esso, dopo lamentato che, mentre la processione di S. Giuliano fu istituita per rendere grazie a Dio e lui con pura mente servire, vi si serviva invece il diavolo etc. etc, volendo a questo morbo applicare la congrua medicina, si stabiliva: « non essere permesso a qualsiasi donna di qualunque grado nella vigilia e nella festa di S. Giuliano stare in alcun modo o per qualsiasi pretesto alla fenestra di alcuna casa (anche propria, specie nelle strade per le quali passa la processione) e rimanervi in guisa che da taluno possa esser veduta ed osservata, sotto pena di un ducato per ogni volta, e sia creduto all’accusatore con giuramento prestandogli piena fede e tenendolo segreto. A questa pena siano tenuti i mariti per le mogli, i genitori per le figlie e il zio per le nipoti, abitando insieme.

« Siffatta legge, prosegue lo Statuto, ordiniamo sia scrupolosamente osservata quanto alla pena, se avvenga che alcun uomo, di qualunque condizione, nei detti due giorni lanci qualche pomo o qualsiasi altra cosa preparata per cosiffatti fini voluttuosi nelle finestre o nelle porte delle case, standovi o no le donne di questa nostra città ».

E mi pare che basti. Il fin qui detto tende a mostrare un pochino riguardo alle donne, non già che si stava meglio, quando si stava peggio, come direbbe il Guerrazzi, ma che, forse, si stava peggio, quando si stava meglio!...




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