Pagina:Elementi di economia pubblica.djvu/236

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454 elementi di economia pubblica.

dalle circostanze e relazioni dei contrattanti tra di loro. Ma se ciò accada per colpa vera o per frode di chi fallisce, farebbero perdere questo così prezioso credito pubblico. Bisogna dunque punire i fallimenti, bisogna punirli con quelle pene che sono relative alla natura del delitto. Chi contratta, contratta per ricevere utilità dal proprio contratto. Dunque, chi froda, dovrà in primo luogo risarcire il valore che ha frodato, dippiù deve restar privo di altrettanto valore, ossia di altrettanta utilità, di quanta egli ha voluto frodar gli altri. La pena dunque del doppio sembra dettata dalla natura del delitto stesso. Ma quando la frode è fallimento, il debito eccede la facoltà di chi fallisce; mentre dunque v’è impossibilità a soddisfare con i proprj fondi sia al risarcimento, sia alla pena del delitto, rimane la necessità dell’esempio. Dunque bisognerà supplire con pene personali; ma questa pene dovranno prendere la norma dalla naturale e propria legge del doppio indicata dalla natura del delitto. Ora si può calcolare di quanto valore sia un uomo nella condizione in cui egli è, perchè tanti guadagni in tanto tempo avrebbe egli colla industria sua prodotto a sè stesso. Dunque la carcerazione ed il travaglio obbligato, per tutto quel tempo che vale la pena del doppio, sarà la pena conveniente in questi casi. Ma ciò appartenendo piuttosto alla scienza legislativa, basta averlo accennato senza entrare in più lunghe discussioni. Si previene la mala fede col registro pubblico ed obbligato dei contratti. Ma qui bisogna avvertire che non tutti i contratti dovrebbero essere registrati; non i contratti che si compiono nell’atto che si fanno, ne’ quali uno paga e l’altro vende, non tutta la folla de’ minuti contratti che servono all’uso continuo delle cose commerciabili, perchè senza inconvenienti possono lasciarsi all’autenticità dei libri mercantili, ed è colpa reciproca di chi non si cautela in questa sorta di contratti; ma quelli che consistono in terre vendute o in danari prestati ad interesse ai proprietarj delle terre, dai quali parte la vera e sola ricchezza, debbono essere registrati perchè sian noti alla pubblica autorità, la quale protegge i loro diritti primordiali. Se dunque la terra cambia di proprietario, ciò debb’essere parimenti