Pagina:Foscolo, Ugo – Prose, Vol. I, 1912 – BEIC 1822978.djvu/24

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18 i - scritti vari dal 1796 al 1798


all’ufficio di polizia. Ma che pro? Castigando il cocchiere, si ritorna a vita quel cittadino, che forse in questo momento esala l’ultimo fiato? o si restituisce la sanitá a quel fanciullo, che dovrá forse strascinare per tutti i suoi giorni le membra storpiate ed inutili a procacciargli la sussistenza?

Tentasti, egli è vero, o Sopransi, di prevenire questi delitti tanto piú esecrabili quanto non riescono in vantaggio di chi li commette, infliggendo una pena pecuniaria a chi sfrenatamente corresse con le carrozze per la cittá. Promettendo parte del danaro a chi arresta i cavalli, animasti i cittadini a sorprendere i violatori della legge. Ma questa misura è, a mio parere, delusa appunto da chi vuole trasgredirla. E chi sará quell’uomo si audace da esporsi stupidamente al pericolo di essere frantumato, opponendosi all’impetuoso corso de’ cavalli? Piú fiate mi v’accinsi io medesimo: ma o non ho potuto raggiungere i cocchi, che mi sfuggivano; o la sferza del cocchiere, che, minacciandomi, irritava maggiormente i cavalli, mi ha forzato a ritrarmi.

Non è dunque che io pretenda di dettar leggi, se ti propongo su quest’argomento alcuni consigli. Se a me spettasse di fare delle provvidenze, queste e non altre, a mio parere, sarebbero le piú opportune: 1° Porterá una pena pecuniaria e non potrá piú tenere carrozza e cavalli quel cittadino, la cui carrozza avesse oppresso, mutilato o morto qualche altro cittadino. 2° La pena pecuniaria, che si dovrá infliggere in ragione della ricchezza del proprietario della carrozza, dovrá ritorcersi a compenso di quella famiglia che avrá in tal caso perduto il padre, il figlio, il marito. 3° Ove la carrozza appartenesse ad un vetturino, questi, oltre la pena pecuniaria, dovrá perdere i cavalli e la vettura. 4° Pagherá cento zecchini chiunque sará da due testimoni legali e oculari accusato di avere sfrenatamente corso per la cittá. Queste testimonianze cadranno nulle, ove si smentisca l’accusa per mezzo d’altri due testimoni legali, oculari e contemporanei al momento in cui si è denunciata la trasgressione. 5°8 Percepirá 200 zecchini, da sborsarsi dal proprietario de’ cavalli e del cocchio, chiunque arrestasse cavalli correnti oltre il modo fissato dalla legge.