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Libro secondo | 81 |
Il diritto di respingere la sfida, tranne i casi accennati agli art. 14, 32, 35, 57 a, 63, 114, 132, resterà sempre allo sfidato, se il cartello giungesse a destinazione dopo lo quarantott’ore dall’ingiuria, o dal momento in cui l’offeso venne a cognizione dell’ingiuria. All’offeso resta impregiudicato il diritto di appellarsi ad un giurì o alla Corte d’onore (Bellini II, V; Angelini, I, 4°).
Nota. — Il gentiluomo che ha offeso si valga il meno possibile di questo privilegio concessogli dalle consuetudini cavalleresche.
Qualora l’offeso potesse giustificare il ritardo per forza maggiore, lo sfidato nominerà due rappresentanti, i quali, con quelli della controparte giudicheranno sull’opportunità di dar seguito o no all’azione cavalleresca.
VII.
Armi del duello.
Stando alle norme consacrate dalle tradizioni cavalleresche e uniformandosi al Codice penale (articolo 243, 2°), le armi da usarsi nel duello non possono essere che la spada, la sciabola e la pistola, dette armi proprie, legali e cavalleresche. Nel duello all’americana, distinto col nome di eccezionale, pos-