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Libro secondo 81


ART. 157.

Il diritto di respingere la sfida, tranne i casi accennati agli art. 14, 32, 35, 57 a, 63, 114, 132, resterà sempre allo sfidato, se il cartello giungesse a destinazione dopo lo quarantott’ore dall’ingiuria, o dal momento in cui l’offeso venne a cognizione dell’ingiuria. All’offeso resta impregiudicato il diritto di appellarsi ad un giurì o alla Corte d’onore (Bellini II, V; Angelini, I, 4°).

Nota. — Il gentiluomo che ha offeso si valga il meno possibile di questo privilegio concessogli dalle consuetudini cavalleresche.

ART. 158.

Qualora l’offeso potesse giustificare il ritardo per forza maggiore, lo sfidato nominerà due rappresentanti, i quali, con quelli della controparte giudicheranno sull’opportunità di dar seguito o no all’azione cavalleresca.


VII.

Armi del duello.

ART. 159.

Stando alle norme consacrate dalle tradizioni cavalleresche e uniformandosi al Codice penale (articolo 243, 2°), le armi da usarsi nel duello non possono essere che la spada, la sciabola e la pistola, dette armi proprie, legali e cavalleresche. Nel duello all’americana, distinto col nome di eccezionale, pos-