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Libro terzo 107


cetta allora si escluderà la soluzione diversa da quella dell’uso delle armi (C. d’O. Livorno, 25 agosto 1921).

Di questo verbale, nel quale dichiareranno esplicitamente che la vertenza fu esaurita, consegneranno copia ai due primi.

ART. 215.

Se la soluzione pacifica della vertenza venisse respinta da uno dei primi, i mandatari, valendosi del diritto che loro assicura il mandato illimitato, redigeranno apposito verbale, da rendersi di pubblica ragione, squalificante il ribelle.

Una copia di questo verbale verrà rimessa alla parte interessata ed altra ad un giurì d’onore, il quale deciderà sulla condotta dei rappresentanti.

Nota. — Si tenga però presente, che la squalifica è bene che venga pronunziata da un giurì o da una Corte per evitare contrasti tra rappresentato e rappresentanti. Ed è poi necessario che si esamini accuratamente se il mandato era o no illimitato, perchè se non lo era, la squalifica potrebbe ricadere sui rappresentanti (C. d’O. Livorno, 25-8-1921).

ART. 215 a.

Presentata copia del verbale al giurì bilaterale o unilaterale, se il mandante si rifiutasse di adire al giurì bilaterale, i rappresentanti si ritireranno ed eviteranno qualsiasi discussione o polemica col rappresentato, o con chi per lui.

ART. 215 b.

Il mandante che ritenesse l’onor suo, o i propri diritti lesi da un verbale dei suoi rappresentanti, ai