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Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/141

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Libro terzo 115

IV.

Indegnità cavalleresca.

ART. 223.

Se, discutendosi della vertenza, si accusasse una delle parti di fatti che, se veri, lo priverebbero delle prerogative cavalleresche, sarà sospesa ogni discussione e la parte accusata chiederà l’appello ad un giurì d’onore per essere giudicata.

Nota. — Di massima non si discute mai la degnità cavalleresca dell’offeso gratuitamente, e cioè, senza provocazione apparente o reale da parte dell’offeso. Si discute sempre la posizione cavalleresca dell’offensore, anche nei rapporti dell’offesa; e perciò è prescritto che:

ART. 223 a.

Il primo atto da compiersi dai rappresentanti le parti contrarie è quello di determinare quale fra i due contendenti è l’offeso e quale l’offensore (art 6); e se l’offesa fu o no provocata (art. 9) (C. d’On. Livorno, 25 marzo 1922; Bari, 3 maggio 1922).

ART. 223 b.

All’offeso senza provocazione è dovuta sempre, senza discussione o eccezione di sorta, una soddisfazione, qualunque sia la sua posizione di fronte al Codice cavalleresco (C. d’On. Firenze, 22 ottobre 1899: Bari, 9 maggio 1922; Roma, 5 giugno 1922).

Nota. — Se così non fosse, e la soddisfazione venisse negata sotto lo specioso pretesto che l’offeso è un indegno, si ammetterebbe che l’offensore non è un uomo onesto.