Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/140

Da Wikisource.
114 Codice cavalleresco italiano

esigesse un mutamento alle condizioni già convenute; o pretendesse di non attenersi a quanto fu stabilito in precedenza, la parte contraria avrà il diritto di troncare ogni trattativa e con apposito verbale dichiarare chiusa la vertenza, specialmente se il rappresentante in questione rappresenta l’offeso (Bellini, VI, VIII).

Nota. — Quest'articolo non concede ai paurosi di fare l’eroe a poco prezzo. È da ritenersi che, quando si ha l’animo di ricorrere alla riparazione cavalleresca, si possegga pure tanta forza di volontà da scendere, occorrendo, sul terreno con l’arma in pugno. E perciò, questo articolo è un freno per quei rappresentanti prepotenti e punto coscienziosi, che vorrebbero rifare e disfare ad ogni istante il fatto a totale beneficio del proprio rappresentato; e, se questi (cioè il rappresentato) non vuol essere giudicato malamente dalla opinione pubblica, impedisca ai suoi padrini di fare i capricciosi e gli isterici in argomenti tanto seri e penosi1.

  1. Per compilare questo Codice cavalleresco, il quale ha ottenuto e gode la stima e la simpatia universale, ho sottoposto ciascuno degli articoli, dai quali il Codice risulta formato e tutte le modificazioni, aggiunte ecc., all’esame e al giudizio di Cento persone, scelte volta per volta, tra i magistrati, tra gli ufficiali, gli uomini politici, i letterati, i commercianti, maestri di soherma, ecc., e che ciascun articolo è stato conservato o modificato nel senso indicatomi dalla maggioranza degli interpellati. Or bene, questo articolo 222 bis ottenne l’approvazione di ottantasette su cento giudici.