Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/148

Da Wikisource.
122 Codice cavalleresco italiano
ART. 230.

Trascorse le quarantott’ore senza che la parte accusata abbia prodotto i documenti contradditori all’accusa, i rappresentanti della parte accusatrice possono ritenere esaurita la vertenza; a meno che le circostanze e la coscienza consiglino di concedere una nuova dilazione (C. d’On. di Firenze, agosto 1888).

ART. 231.

La mancata presentazione di prove dell’accusa nel tempo convenuto dà diritto ai rappresentanti dell’accusato di giudicare l’avanzata accusa d’indegnità come un pretesto per sfuggire al duello.

Nota. — Si pronunciarono in questo senso anche Bellini, De Rosis, Angelini, Tavernier, Gelli, Giurì d’onore; Milano, Venezia, Torino, Genova, giugno 1893, appellante Gelli.

ART. 232.

Se l’accusa d’indegnità, o di incompatibilità, è diretta ad uno dei rappresentanti, questi è in obbligo di ritirarsi per non creare difficoltà nelle trattative della vertenza. Esaurita la quale, l’accusato si rivolgerà ad una giurìa d’onore, perchè, provando la falsità dell’accusa, gli permetta di agire come a gentiluomo offeso si conviene.

Quando, però, si avesserò elementi sufficienti per provare che l’eccezione di indegnità fu sollevata per liberarsi da un rappresentante molesto alla controparte, il giurì sarà richiesto prima della soluzione della vertenza discussa.

Nota. — In massima, solamente i giudici costituiti per