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Libro terzo 125


ART. 235.

Se il verdetto emesso dal giurì d’onore fosse contrario alla moralità dell’accusato, verrà redatto apposito verbale, da consegnarsi alla contro parte (accusatrice) e la vertenza sarà ritenuta esaurita per la parte cavalleresca.

ART. 236.

All’offeso resta sempre la facoltà di appellarsi, secondo i casi, al Tribunale ordinario o alla Corte d’onore, se l’offensore, dichiarato indegno, si rese colpevole d’ingiurie, che presentassero carattere criminoso.


V.

Della riabilitazione cavalleresca.

La facilità con la quale da qualche tempo viene inflitta la squalifica nel campo cavalleresco, ha dato vita a lunga serie di dibattiti, risolti in grado di appello da Corti d’onore, costituitesi caso per caso. Da codesti giudicati d’appello è scaturito una completa giurisprudenza in materia, raccolta nei capitoli riflettenti la incapacità cavalleresca, l’intervento del giurì e delle Corti d’onore. Malgrado ciò, la coscienza pubblica è stata scossa dalla leggerezza con la quale persone, reputate equilibrate e ritenute competenti nelle vertenze tra gentiluomini, hanno ucciso civilmente chi non meritava tanto rigore, e discute ed esamina l’importante argomento della riabilitazione in materia d’onore.