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152 Codice cavalleresco italiano

che possono essere maneggiate con difficoltà dall’offensore per l’infermità che lo affligge.

Nota. — Questa raccomandazione, è chiaro, fa appello alla generosità del gentiluomo; il quale, peraltro, potrebbe agire con tutto il rigore delle leggi cavalleresche contro lo storpio, che ha avuto la forza e l’audacia di percuotere e che di conseguenza, dovrebbe pure, con gli stessi mezzi dell’offesa provvedere alla propria difesa.

È bene notare, intanto, che tutte le volte nelle quali lo storpio rifiuta le armi bianche legali per scegliere la pistola, le condizioni del duello devono essere determinate dall’avversario1.

ART. 254.

L’orbo offensore può rifiutare la pistola nel solo caso di offesa semplice; mentre invece è obbligato ad accettare l’arma scelta dall’avversario, se l’offesa è stata accompagnata da insulto, da percossa o da ferita (così opina pure Châteauvillard, IV, 17°).

Nota. — Questa differenza di trattamento l’orbo la deve attribuire alla sua infermità, che è molto meno grave di quella che affligge colui il quale è stato amputato di un braccio o di una gamba.

Con una gamba in meno non si sta in guardia, o bisogna circoscrivere la propria azione ad una semplice difesa; con un braccio solo non si può battere vantaggio-

  1. Il cav. De Rosis è meno indulgente per lo storpio. Infatti all’art. 4 del Cap. I del suo Codice dice:
         «Nella pistola sarà fatta giusta eccezione in caso che l’offeso fosse zoppo, ovvero storpio nel braccio, o nella mano destra: allora l’offensore sarà obbligato ad accettare».
         E all’art. 5 dello stesso Capitolo:
         «Uno storpio perderà questo vantaggio dal momento che avrà preso l’iniziativa all'insulto».