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Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/178

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152 Codice cavalleresco italiano

che possono essere maneggiate con difficoltà dall’offensore per l’infermità che lo affligge.

Nota. — Questa raccomandazione, è chiaro, fa appello alla generosità del gentiluomo; il quale, peraltro, potrebbe agire con tutto il rigore delle leggi cavalleresche contro lo storpio, che ha avuto la forza e l’audacia di percuotere e che di conseguenza, dovrebbe pure, con gli stessi mezzi dell’offesa provvedere alla propria difesa.

È bene notare, intanto, che tutte le volte nelle quali lo storpio rifiuta le armi bianche legali per scegliere la pistola, le condizioni del duello devono essere determinate dall’avversario[1].

ART. 254.

L’orbo offensore può rifiutare la pistola nel solo caso di offesa semplice; mentre invece è obbligato ad accettare l’arma scelta dall’avversario, se l’offesa è stata accompagnata da insulto, da percossa o da ferita (così opina pure Châteauvillard, IV, 17°).

Nota. — Questa differenza di trattamento l’orbo la deve attribuire alla sua infermità, che è molto meno grave di quella che affligge colui il quale è stato amputato di un braccio o di una gamba.

Con una gamba in meno non si sta in guardia, o bisogna circoscrivere la propria azione ad una semplice difesa; con un braccio solo non si può battere vantaggio-

  1. Il cav. De Rosis è meno indulgente per lo storpio. Infatti all’art. 4 del Cap. I del suo Codice dice:
         «Nella pistola sarà fatta giusta eccezione in caso che l’offeso fosse zoppo, ovvero storpio nel braccio, o nella mano destra: allora l’offensore sarà obbligato ad accettare».
         E all’art. 5 dello stesso Capitolo:
         «Uno storpio perderà questo vantaggio dal momento che avrà preso l’iniziativa all'insulto».