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158 Codice cavalleresco italiano


b) se nubile, vedova o maritata, ma il marito della quale sia assente dal luogo ove risiede, dal fratello, dal padre, dal nipote, dallo zio o dal cognato;

c) se non convive col marito, anche se questi dimora nella stessa città, dal fratello, dal figlio, dal padre, dal nipote o dal cognato, che non sia fratello del marito;

d) se presente, dal padrone di casa, ove la donna fu offesa; altrimenti da chi l'accompagnò, o ne prese la difesa, e in mancanza di questi, dal più giovane degli astanti, purchè sia maggiorenne;

e) dal cavaliere che le porgeva il braccio, ed a questi spetta la precedenza anche su i parenti presenti al fatto.

ART. 262.

Gli stessi obblighi e nello stesso ordine spettano alle persone sopra menzionate, ogni qual volta la donna, invece di essere offesa è provocatrice.

ART. 263.

Se l’aggressore rifiutasse la sostituzione, conforme alle leggi cavalleresche, sarà redatto un verbale d'opposizione, col quale verrà condannato il rifiuto e sarà posto l’offensore fuori dalle leggi d’onore.


XII.

Responsabilità dei giornalisti.

Premesso che la più completa riparazione per le offese fatte per mezzo della stampa è quella che può derivare dal verdetto di un giurì o dalla sentenza di