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Libro terzo 159

una Corte d’onore, si ricorda che le offese fatte per mezzo della stampa sono soggette alle regole cavalleresche seguenti:

ART. 264.

Se un gentiluomo si ritiene offeso da un articolo pubblicato da un giornale, la responsabilità dell’articolo ricade su chi lo ha scritto e firmato col proprio nome, o con un pseudonimo noto o con un monogramma noto, o con un contrassegno qualsiasi, purchè noto (Angelini, X, 19°)

Nota. — L’offesa fatta per mezzo della stampa appartiene al quarto grado (v. art. 15).

ART. 265.

Se l’articolo non porta alcuna firma o segno noto che ne indichi l’autore, la responsabilità spetta al direttore del periodico, che lo ha pubblicato; a meno che l’autore si faccia palese e offra garanzia di non essere un prestanome.

ART. 266.

Il Gerente responsabile, che risponde per la direzione di fronte ai Tribunali civili e penali, scompare dinanzi al Codice cavalleresco; non può quindi, sostituire il direttore del periodico, quando si tratti di rispondere con le armi di offese pubblicate per la stampa; giacché si ritiene che nulla viene inserito nel giornale, se prima non è stato letto ed approvato dal direttore.

Nota. — Si ricorda che generalmente il gerente è un povero diavolo qualunque, un uomo di paglia, un semplice