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160 Codice cavalleresco italiano


manovale del magazzino o della tipografia, il quale si acconcia a correre il rischio di andare in gattabuia per tutto ciò che può essere stampato nel giornale di cui egli per modesto compenso è gerente. Spesso non legge il giornale, nemmeno per passatempo, ch’egli firmò come responsabile verso la legge.

ART. 267.

Il proprietario di un giornale non può essere chiamato a rispondere cavallerescamente di quanto si pubblica sul suo giornale, a meno che risulti evidentemente provato il suo intervento in causa.

Nota. — In tesi generale non si può neppure discutere a chi spetti la responsabilità esclusiva di quanto è pubblicato in un giornale; il proprietario non c’entra per nulla; può essere una Società Anonima, può essere un vecchio acciaccato da’ malanni; può essere una donna; e, soltanto il direttore del giornale (o tutt’al più insieme a lui l’autore di un articolo firmato) ha il debito di dar conto degli articoli, delle notizie, dei commenti che si stampano.

Ma, ogni regola soffre eccezioni; e vi possono essere casi — per verità molto rari — nei quali il proprietario, per ragioni speciali, determina colla sua volontà l’indirizzo del giornale in una data questione e la sua volontà si sostituisce, per così dire, a quella del direttore e dei redattori.

Quando ciò avvenga, e per atti pubblici indiscussi, tacitamente ammessi, sia notorio, allora si comprende che il proprietario possa essere ritenuto responsabile cavallerescamente delle pubblicazioni, che da questo suo palese intervento ebbero origine.

Il pubblico deve far capo al direttore del giornale; ma sarebbe strano il pretendere che quando esistono prove che di una pubblicazione è autore o mente ispiratrice il