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166 Codice cavalleresco italiano


può adontarsi sino al punto di abusare del proprio diritto, squalificando, uccidendo moralmente un gentiluomo, perchè ha detto: «Ciò non mi par giusto per queste e per quelle ragioni». Nei giudizi in materia d’onore, è debito di qualsiasi giudice di conservare l’indipendenza del proprio giudizio, anche con il sacrificio dell’anno proprio. Tutti si può sbagliare, e la presunzione della infallibilità propria è il vermecane più rapace che possa rodere la imparzialità di un verdetto.

ART. 278.

Il giurì è bilaterale o unilaterale; il primo è nominato d’accordo dalle parti contendenti, il secondo da una parte sola.

ART. 279.

Al giurì bilaterale si fa appello, quando riesca impossibile pacificare i contendenti; o per decidere su punti controversi; o per risolvere dubbi o contestazioni sorte durante la trattazione della vertenza.

ART. 280.

Al giurì unilaterale ricorre il gentiluomo minacciato o colpito nell’onore, sempre quando non ottiene dalla controparte l’assenso e il concorso alla costituzione del bilaterale.

Nota. — Veggasi art. 26 reg. C. d’o. permanente di Firenze; art. 45 Cod. cav.: «Se una delle parti si rifiuta di adire al giuri bilaterale o a una Corte d’onore, è lasciata facoltà all’altra di appellarvisi». Quindi, per fare appello al giurì unilaterale è indispensabile che la parte contraria abbia rifiutato il bilaterale, o non intenda concorrere alla sua formazione. Dunque, è chiaro questo: Un giurì unilaterale non può costituirsi, non è legittimo, non può sus-