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Libro terzo 167


sistere senza il rifiuto della controparte ad accedere al bilaterale, o a una Corte d’onore. Quando un giurì unilaterale non s’è costituito sotto la condizione suesposta, sarà considerata una raccolta di tre o cinque compari dell’appellante per un salvataggio di compiacenza; ed il verdetto di codesto giurì non avrà alcun effetto nel senso cavalleresco.

ART. 281.

Il diritto di appello al giurì unilaterale è quindi riconosciuto al gentiluomo imputato d'indegnità cavalleresca, semprechè la parte accusatrice rifiuti od osteggi la costituzione del bilaterale, o cerchi, dopo avervi aderito, d’impedirne con raggiri il funzionamento, o il giudizio, nel fine di lasciare insoluta l’accusa formulata.

Nota. — In tal caso è preferibile invocare la Corte d’onore permanente, o di altra costituita nei modi indicati all’art. 305 e. Codesto diritto è pure riconosciuto a quella parte, la quale, ritenendo il verdetto del giurì viziato nella forma od errato nel merito, abbia inutilmente reclamato al Presidente del giurì. Qualora però alla Corte resultasse provato che il reclamo fa un pretesto per sfuggire al lodo, potrà privare i reclamanti delle prerogative cavalleresche.

ART. 282.

La ripulsa di una delle parti di adire al giurì o di accettarne senza giusto e ben provato motivo le decisioni, equivale a rifiuto di soddisfazione; la vertenza sarà dichiarata chiusa e il relativo verbale pubblicato, a meno che si faccia ricorso ad una Corte d’onore, in grado di appello.