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Libro terzo 171

concerne convegni, revoche, dimissioni, sostituzioni, presentazioni, ecc. E, perciò, i giudici che, dopo aver accettato l’onorifico incarico, per motivi personali credessero di rimettere il mandato, o venissero recusati, o che per un motivo qualsiasi mancassero al convegno, devono essere sostituiti nelle 24 ore (art. 141 e 142).

Nota. — I dimissionari, i recusati e i revocati dànno avviso delle dimissioni, recusazione e revoca con semplice lettera informativa al Presidente, se già nominato; altrimenti, e per le sole dimissioni, ai rappresentanti della parte che li nominò, e si astengono da qualsiasi ulteriore partecipazione al giurì per non renderne nullo il lodo, conservando il più scrupoloso segreto su tutto quanto venne a loro cognizione intorno alla vertenza da giudicare (articolo 292).

ART. 288.

Coloro che accettano di sostituire i giudici dimissionari, non possono pretendere modificazioni all’operato dei predecessori, essendo liberi di non accettare.

ART. 289.

Se una delle parti dichiara di non trovare chi voglia o possa partecipare al giurì, i rappresentanti suoi sono in obbligo di costituirsi giudici nell’interesse del rappresentato.

ART. 289 a.

Il giurì unilaterale e quello bilaterale non devono ammettere nè la parola, nè la missione di padrino o di testimone; ma semplicemente quello di rappresen-