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Libro terzo 177


ART. 296.

Qualora il giurì sia unilaterale (v. art. 280), è obbligo del presidente d'invitare gli accusatori, se trattasi d’indegnità, o la parte avversa, a deporre in contraddittorio sui fatti portati al giurì.

Nota. — Però è opportuno ricordare che il giurì unilaterale è per sua natura zoppicante, e quindi si rifletta bene a quello che si fa, perchè l’accedere a codesto invito implicherebbe il riconoscimento cavalleresco assoluto e completo del consesso giudicante, al quale si concederebbe il diritto di deliberare anche in adverso sulla vertenza sottoposta al suo esame.

All’invito del presidente di un giurì unilaterale non è, quindi, prudente, sebbene doveroso, arrendersi; poichè, accedere al giurì per dichiarare che non gli si riconosce la legittimità della funzione, costituisce riconoscimento. Chi non crede accogliere l’invito, scriva una lettera cortese, con la quale declina la chiamata.

ART. 296 a.

Il presidente di un giurì unilaterale o bilaterale non può citare a comparire davanti a lui un giudice di altro giurì, che si occupò già della vertenza in esame. Il giudice citato deve rifiutarsi all’invito, ricordando sempre che l’esponente di un giurì e il responsabile del suo giudicato è chi presiedette il consesso giudicante e non i singoli componenti. Il solo fatto, però, di citare un giudice, indicato come sopra, è mancanza d’onore. Solo una Corte in grado di appello può riesaminare il lodo di un giurì e sentirne il presidente e i giudici, se del caso (articoli 305 d; 305 e).

12 — J. Gelli.