Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/205

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Libro terzo 179


ranzia nei dibattiti d’onore, fossero richiamati gli.... inesperti. Se gli inviti di codesta natura furono, invece, fatti in perfetta buona fede, o per limitata conoscenza delle leggi cavalleresche, allora non rimarrà che ripetere l’invettiva celebre dell'on. Caputo al collega Morgari: «Oh, quanto facesse meglio l’on. Morgari, se si occuperebbe della sua Torino!». Non è ammissibile che la cavalleria serva di palestra alle convenienze altrui.

ART. 296 b.

Offende le leggi d’onore chi direttamente o indirettamente esercita, o fa esercitare, coercizione sui componenti un giurì d’onore, affinchè si presentino ad altro giurì riunito per statuire intorno a circostanze giudicate precedentemente da essi; è mancanza d’onore quando le pressioni di qualsiasi natura sono dirette a far riconoscere l’autorità e la legittimità del nuovo consesso giudicante (Milano, C. d’On., 8 agosto 1904; Firenze, 6 giugno 1903; Genova, 4 febbraio 1906; Torino, 3 giugno 1922).

Nota. — Le circostanze condannate come mancanza d’onore, e quindi passibili della squalifica cavalleresca, si verificano spesso nell’ambiente burocratico ed in quello militare, nei quali il superiore, o perchè seccato dalle insistenze di un presidente del giurì, talvolta non esattamente ragguagliate dai dipendenti, ordina all’inferiore di presentarsi al giurì, o quanto meno lo avverte di avergli concesso un congedo per codesto scopo, magari a spese dello Stato. Le sentenze riferite riflettono appunto casi contemplati nella massima dell’art. 296 b.

ART. 297.

I componenti un giurì potranno scegliersi tra i maestri di scherma, quando si dovesse decidere su