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180 Codice cavalleresco italiano

questioni tecniche, o affini alla scienza delle armi; tra i gentiluomini versati nelle cose cavalleresche, tenuti in pubblica estimazione e di reputazione intemerata, nelle altre circostanze.



XVI.

Compito del Giurì.

ART. 298.

Il compito del giurì è arduo per la importanza e le conseguenze del suo giudicato. Perciò, si richiede una conoscenza piena e sicura delle leggi cavalleresche e una indipendenza di giudizio assoluta in chi assume la carica di giudice.

I pregiudizi di ambiente e di persone non devono in alcun modo influire sulle decisioni del giurì, e così non possono essere assunti a prova i «si dice». In materia d’onore i fatti devono essere concreti, precisi e precisati, pena la nullità del verdetto. I fatti non provati si considerano parole prive di significato e di ogni valore morale.

Nota. — Qui è opportuno ripetere che la conoscenza delle consuetudini cavalleresche significa: «essere consapevoli della Dottrina cavalleresca che forma il complesso delle disposizioni consuetudinarie, coordinate dalla ragione, dal diritto e dalla lealtà dei gentiluomini (Codice cavalleresco)». E non basta conoscerlo; occorre saperlo valutare e applicare col famoso grano di.... sale.

Necessita, inoltre, avere sulle dita la Giurisprudenza cavalleresca e cioè: l’evoluzione costante delle leggi d’onore,