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Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/21

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Prefazione xix

interessati. E perchè la media percentuale dei morti in duello è di 1,5, ho la convinzione, profondamente sentita, di avere risparmiato la vita a varie centinaia di persone. Tutte le associazioni pacifiste del mondo, prese insieme, non possono vantare ancora un resultato consimile, sebbene confortate dai vistosi premi Nöbel, che io, naturalmente, non reclamo.

Ora, se un privato e modesto cittadino, senza chiedere mai nulla ad alcuno, spesso anzi avversato dalle stesse autorità costituite, ha potuto ottenere siffatti resultati nel campo della cavalleria ed a favore del bene pubblico, quali frutti straordinari non potrà raccogliere una provvida legge, come quella ideata dall’on. V. E. Orlando, sulla istituzione legale della Corte d’onore?

Il disegno di codesta legge provvidenziale si è trovata per la terza volta davanti al Parlamento, e qualunque buon cittadino deve augurarsi di saperla sanzionata al più presto, perchè non gli è mancato il largo consenso della rinnovata coscienza giuridica della Nazione, la quale, in uno slancio di nuova vita di lavoro meraviglioso, cerca di mostrare la formazione novella dell’anima di nostra gente dopo la Guerra vittoriosa.

Il progetto di legge sulle Corti d’onore, concepito dall’on. Orlando, modifica le norme che regolano il reato di diffamazione in modo da garantire efficacemente la reputazione e la borsa del diffamato. Esso si inspira ad un alto senso di vita sociale, in quantochè all’azione della Corte d’onore sarebbero riservate le controversie, nelle quali il carattere etico prevale su quello penale, ed antepone la riparazione morale a quella coercitiva.