Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/220

Da Wikisource.
194 Codice cavalleresco italiano

In caso di offese reciproche la scelta della Corte di onore o del giudice ordinario, fatta per prima da una delle parti, ne determina la esclusiva competenza a decidere anche sul ricorso o querela dell’altra parte.

Sui conflitti di competenza fra la Corte di onore e il giudice ordinario decide la sezione penale della Corte di appello, in camera di consiglio.

Art. 6.

La scelta dei due assessori è fatta rispettivamente sopra due liste di cinque nomi ciascuna, compilate e presentate dalle parti, ognuna delle quali sceglie, nei termini e modi che saranno indicati nel regolamento, uno dei cinque nomi della lista avversaria. Possono proporsi solamente cittadini che siano inscritti nelle liste dei giurati o che siano temporaneamente o permanentemente dispensati dal servizio di giurato o cancellati dalle liste stesse per ragione di funzioni o di età.

Qualora siano più gli offensori, o gli offesi, che abbiano chiesto riparazione alla Corte per un medesimo fatto, essi possono accordarsi tra loro per eseguire in comune o separatamente la compilazione e presentazione della lista. In mancanza di accordo preventivo, il presidente stabilisce chi degli offesi debba compilare e presentare la lista nell’interesse comune, ed esercitare il diritto di scelta.

Qualora la parte convenuta non presenti la lista o non faccia la scelta nei termini e nei modi sopra indicati, la scelta di entrambi i cittadini assessori sarà fatta dal presidente fra le persone che, avendo i requisiti cennati nella prima parte di questo articolo, appartengono possibilmente al ceto, alla professione o alla classe cui appartengono rispettivamente le parti.

Qualora la parte attrice non presenti nei termini e nei modi di cui sopra la lista di cinque nomi, il giudizio non avrà più luogo, e sarà la parte stessa decaduta anche dal diritto di querela.

Art. 7.

Il giudizio della Corte non è pubblico, e non si forma processo verbale. Le parti hanno facoltà di farsi assistere da difensori, che siano avvocati o procuratori ammessi all’esercizio nei modi determinati dalla legge, e di presentare memorie scritte, con obbligo di comunicarsele reciprocamente.

Valgono pel giudizio della Corte l'articolo 600 Codice procedura penale, le leggi 6 dicembre 1865, n. 2627 e 15 luglio 1880, n. 5536 (serie 2a) allegato D, sul gratuito patrocinio dei