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Libro terzo 195


poveri, e le norme di detto codice relative alla chiamata ed assunzione dei testimoni, periti ed interpreti, ed al richiamo dei documenti. La Corte può disporre i suddetti mezzi di prova anche di ufficio. Nel resto non sono applicabili le formalità del Codice di procedura penale.

Se la Corte riesce a conciliare le parti, rilascerà alle medesime una dichiarazione, della quale può essere autorizzata la pubblicazione.

Art. 8.

La Corte pronunzia verdetto motivato immediatamente dopo che sia terminata la discussione, e dichiarato chiuso il dibattimento.

La Corte, ove risulti insussistente il fatto addebitato o ingiusta l’offesa, pronunzia la censura dell’offensore, che può altresi condannare al risarcimento del danno, se l’offeso ne faccia richiesta, al pagamento di una somma fino a lire 10.000 a titolo di riparazione. La parte offesa ha inoltre il diritto di promuovere successivamente, innanzi alla sezione civile della Corte d’appello, azione per la liquidazione del danno. In tal caso il verdetto della Corte ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza della diffamazione o dell’offesa e al titolo del risarcimento. Per altro il giudice civile può conoscere anche degli effetti dannosi posteriori al verdetto.

Art. 9.

La Corte, ove risulti sussistente il fatto addebitato o altrimenti la ragione dell’offesa, può infliggere la censura al preteso offeso e condannarlo al risarcimento degli eventuali danni verso l’altra parte, da liquidarsi a norma dell’articolo precedente.

La parte soccombente è condannata alle spese del giudizio, compresa l’indennità ai membri della Corte, come sarà fissata nel regolamento, salvo alla Corte la facoltà di compensarle, concorrendo giusti motivi.

Il verdetto è comunicato in copia alle parti, e può esserne autorizzata la pubblicazione. Questa può, su richiesta, essere ordinata a spese della parte soccombente, per una o due volte nei giornali indicati dalla Corte; e deve essere ordinata, se ricorra alcuno dei casi indicati nei numeri 1 e 3 dell’articolo 2. Il verdetto, per ciò che riguarda la riparazione e le spese, è reso esecutorio con decreto del presidente della Corte d’onore.