Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/241

Da Wikisource.

Libro quarto 215

fra di loro, se il duello, che sta per succedere, fu provocato da offesa gravissima o atroce (Angelini, XIV, 1°).

ART. 353.

Il direttore del combattimento mette in guardia i duellanti con il comando a «Signori, in guardia!» e prende con ambo le mani le punte delle armi, stando in mezzo agli avversari (Angelini, XIV, 2°).

Nota. — I padrini sorvegliano attentamente lo sviluppo del combattimento con l’arma nella destra e la punta a terra.

ART. 354.

Lasciando libere le punte e ritirandosi con passi retrogradi, il direttore comanda «A loro!»; e s’inizia il combattimento.


X.

Diritti e doveri dei testimoni nei duelli alla sciabola e alla spada.

ART. 355.

È dovere dei testimoni di dare il comando di «Alt!» per far cessare, o per sospendere il combattimento, appena inferta una ferita all’offensore.

ART. 356.

Se il ferito è l’offeso, i testimoni hanno il diritto di comandare «Alt!»; ma sempre dopo ch’egli abbia