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216 Codice cavalleresco italiano

risposto al colpo dell’avversario, o che questi gli abbia inflitto una seconda ferita.

ART. 357.

Il diritto di continuare o no il combattimento dopo una ferita, spetta alla parte riconosciuta offesa.

ART. 358.

Se il duello non è ad oltranza (e tali duelli sono anticavallereschi), si riterrà esaurita la vertenza e si farà sospendere il combattimento dopo la seconda ferita. Nei duelli ad oltranza, invece, i duellanti continueranno a combattere, e l’«Alt!» sarà dato solo quando:

a uno dei combattenti si spezzasse la lama dell'arma;

uno dei duellanti cadesse a terra;

uno degli avversari fosse ridotto nell’impossibilità di continuare il duello per ferita;

quando venissero violate le leggi d’onore;

quando non fossero conservate le condizioni espresse nel verbale di scontro.

ART. 359.

I testimoni hanno l’obbligo assoluto d’interporsi a loro rischio e pericolo, anche a costo della vita:

nel disarmo;

se uno dei duellanti cade a terra;

se uno insulta l’altro con parole e con gesti;

se si spezza una lama;

nelle lotte di corpo a corpo;

se vengono infrante le condizioni cavalleresche;