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Libro quarto 217


se non vengono osservate le condizioni stabilite nel verbale di scontro (De Rosis, IV, 35);

nel caso in cui uno degli avversari afferrasse l’arma nemica e tentasse di vibrare un colpo all’antagonista;

se al comando di «Alt!» il combattimento non cessasse istantaneamente.

Nota. — Veggansi art. 339, 356, 364, 367, 22°, 373, 380, 385, 413. Gelli, e Angelini, XV, 2°, e il De Rosis, III, 35°.

ART. 360.

È vietato ai testimoni di parlare o di gesticolare durante il combattimento. Il loro compito è di prestare la massima attenzione a quanto fanno i combattenti e non distrarli con parole o con gesti (Angelini, XV, 21°).

ART. 361.

Sarà degno di squalifica e verrà deferito a una Corte d’onore, e se del caso al Tribunale, il testimonio che, durante il combattimento cerchi di parare, o para effettivamente un colpo diretto da uno all’altro avversario.

ART. 362.

Sarà sospeso il combattimento e redarguito dai compagni il testimonio che, durante lo scontro, si permetta di censurare i colpi di uno dei duellanti, o che faccia un atto, che possa essere interpretato quale tentativo di parata.

ART. 363.

Commette un atto sleale, e sarà squalificato, il