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218 Codice cavalleresco italiano

testimonio che fa sospendere il combattimento accampando con frode una ferita che realmente non esiste.

ART. 364.

Nessun testimonio può arrogarsi il diritto di comandare «Alt!» per sospendere il combattimento:

per dare nuova lena ad uno dei duellanti, contrariamente a quanto sarà stato convenuto nel verbale di scontro, circa i riposi;

perchè uno dei tiratori si è spinto sotto misura; cosa che, come scrive anche il generale Angelini, deve fare ogni buon tiratore, mentre eseguisce la finta a fine di poter colpire il corpo dell’avversario;

quando gli avversari si fossero serrati corpo a corpo, senza però servirsi della mano disarmata per respingersi o afferrare il ferro nemico, e senza percuotersi con la guardia dell’arma;

quando uno degli antagonisti, battendo in ritirata, venisse addossato a un muro, a un fosso o ad una siepe, come è detto ove si parla della marcia indietro (retrocedere).

ART. 365.

I testimoni sospenderanno lo scontro, se uno dei combattenti svenisse prima della vista del sangue; e dichiareranno decaduto dal diritto delle armi quel duellante a cui fosse capitata tale iattura.