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234 Codice cavalleresco italiano
ART. 405.

Se il medico dichiara che la ferita è grave, i testimoni hanno l’obbligo di opporsi alla volontà del ferito, che desiderasse riprendere il combattimento; operando altrimenti, si assumerebbero la grave responsabilità di avere autorizzato una lotta, nella quale il ferito si troverebbe in condizioni evidentemente inferiori al feritore.

ART. 406.

Se la ferita invece è leggera, a meno che il ferito sia l’offeso, il combattimento potrà riprendersi, perchè è prescritto che il diritto di far cessare il duello spetta alla parte offesa.

Nota. — Il tener conto della gravità delle offese per far cessare il duello alla prima ferita, non è degna di persone che tengono alta la loro dignità. A suo luogo abbiamo manifestato il nostro parere in proposito ed abbiamo concluso, che se la sfida era stata provocata da un’ingiuria di poco momento, la vertenza doveva comporsi all’amichevole; ma, una volta riconosciuti gli estremi dell’ingiuria suscettibili di una riparazione con le armi, alea iacta erat, e queste non dovevano rientare nel fodero vergini, o quasi. La serietà del duello esigeva una ferita grave, o tale che uno dei duellanti fosse impossibilitato a continuare lo scontro. La ferita calma gli spiriti e conduce alla riconciliazione delle parti avversarie; mentre una lotta incruenta, invece di salvare il decoro e di soddisfare l’amor proprio del gentiluomo, lo irrita e lo spinge ad atti deplorevoli, ed eccita al duello, alimentando efficacemente la vanità dei codardi.

ART. 407.

Nel caso in cui i testimoni, malgrado la ferita, re-